Prestazioni occasionali e libretto famiglia
L’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, introdotto, in sede di conversione, dalla L. n. 96/2017, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Tale norma attribuisce all’INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un’apposita piattaforma informatica. È possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 6 del 2022 con cui vengono fornite indicazioni in merito all’applicazione delle nuove norme introdotte dalla legge di Bilancio 2023, in materia di prestazioni occasionali. Le principali novità riguardano I limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale, il limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale e alcune novità di settore.
Soggetti interessati
Possono utilizzare il Libretto Famiglia le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:
Possono avvalersi del Libretto Famiglia anche le società sportive per remunerare le prestazioni occasionali rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale I seguenti soggetti:
– Professionisti
– lavoratori autonomi,
– imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura private
– Amministrazioni pubbliche.
Le novità introdotte -Prestazioni occasionali e libretto famiglia
Il testo di legge, all’art. 1 commi 342-354 apporta importanti modifiche all’art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il Contratto di prestazione occasionale Presto (per le aziende).
Le prestazioni di questo genere possono essere remunerate nel limite di un compenso annuo.
La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta su tale limite e più in generale sulla disciplina.
L’articolo 1, comma 342, lettera a) ha fissato il nuovo limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività a titolo di prestazione occasionale. Questo è stato innalzato da 5.000 a 10.000 euro.
Pertanto, ciascun utilizzatore dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi, in riferimento alla totalità dei prestatori, per un importo non superiore a 10.000 euro. Viene, dunque, raddoppiata la possibilità di ricorrere a questa tipologia di prestazione.
Restano fissi, però, i limiti di compenso (5.000 euro) per ciascun prestatore in riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni in favore dello stesso datore di lavoro.
Tali limiti si applicano anche alle prestazioni occasionali svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 2007 93.29.1.
Inoltre possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5.
Sopra tale soglia non è possibile accedere a questa tipologia di rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2023, pertanto, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Questo nuovo limite, inoltre, si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.
Le aziende (con meno di 10 dipendenti) che operano in questo settore, poi, possono utilizzare la prestazione occasionale anche per la remunerazione delle attività lavorative rese da lavoratori non appartenenti alle seguenti categorie:
Ad ogni modo resta l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali attraverso la procedura dell’istituto
È stato infine previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.
Fondo nuove competenze: proroga delle domande al 27 marzo -Prestazioni occasionali e libretto famiglia
Prorogata al prossimo 27 marzo la presentazione delle domande al Fondo nuove competenze. Lo stesso termine vale anche per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Sono stati quindi riaperti i termini di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.
E’ quanto si legge nel comunicato stampa dell’ANPAL, pubblicato il 27 febbraio 2023, che annuncia la pubblicazione di un decreto di rifinanziamento del Fondo per un ammontare pari a 180 milioni di euro.
Prestazioni occasionali e libretto famiglia
Siamo un team di professionisti che collabora in maniera proficua e produttiva: ciascuno di noi mette le proprie competenze e la professionalità al servizio della risoluzione dei problemi dei nostri clienti, accompagnandoli verso il percorso più adatto e conveniente. Affidabilità, collaborazione e capacità sono i valori che ci guidano nella nostra attività.
E-mail: [email protected] - Pec: [email protected]
Numero Verde: 800 58 92 21
© Studio Parotelli 2021 | Via Monte Napoleone 8 20121 Milano (MI) | P.Iva 03376850131 | Made by WebinWord