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Normativa Decreto dignità cambiamenti

2 Maggio 2023

Normativa Decreto dignità cambiamenti a – Studio Parotelli srls – studio commercialista a Milano

 

Il decreto “Dignità” del 2018 ha previsto che :

 

  • al  contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata  massima 12, senza bisogno di apporre una causale
  • si può rinnovare entro un massimo di 24 mesi per 4 volte, rispettando un intervallo tra un rinnovo e l’altro, solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti causali (definite in dettaglio dall’articolo di legge):

 

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

 

  1. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

 

  1. specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

 

Quest’ultima causale è stata introdotta dal decreto legge Sostegni bis n. 73 2021.

 

Si ricorda che la durata massima di 24 mesi può essere raggiunta tramite un massimo di 4 rinnovi o proroghe

Normativa Decreto dignità cambiamenti

Novità Decreto lavoro 2023 per i contratti a termine

 

Dal comunicato stampa del Governo sul Decreto legge in materia di lavoro e misure di inclusione sociale    le novità per i contratti a tempo determinato riguardano un forte ampliamento delle causali per l’utilizzo dei contratti a termine oltre i primi 12 mesi. Questo il testo:

 

“Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

 

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

 

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • per sostituire altri lavoratori.”

 

Nulla sembra cambiare per i contratti fino a 12 mesi ma è necessario attendere il testo integrale del provvedimento per averne certezza.

 

Contratti a termine, CCNL ed emergenza COVID

 

Come confermato dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 713/2020,  la normativa emergenziale  per il COVID del DL 41 2021 prevedeva ugualmente la possibilità di

 

  • deroga  sull’obbligo di causale, per cui è possibile rinnovare il contratto di 12 mesi anche senza apporre le causali
  • deroga sul numero massimo di proroghe, per cui è possibile  superare i 4 accordi di rinnovo o proroga per il prolungamento del contratto
  • deroga sul rispetto delle pause tra un contratto a termine e il successivo), il cd.”  Stop and go ”  per cui il rinnovo è possibile immediatamente dopo il termine o addirittura entro  anche prima della scadenza.

 

Va sottolineato però, come detto in precedenza,  che la contrattazione collettiva può definire autonomamente i limiti massimi di durata  complessiva dei contratti a termine.

 

I CCNL che sono già intervenuti in questo senso sono, ad esempio:

 

  • Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale  la durata massima dei rapporti a termine è di 36 mesi e le causali possibili sono  punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali; esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
  • Il Ccnl cartai e cartotecnici prevede invece come motivazioni l’ incremento dei volumi produttivi, incremento dell’attività economica dell’impresa, partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti, investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi, realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
  • Infine il Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021),  considerano una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività  per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.

Normativa Decreto dignità cambiamenti

Studio Parotelli srls – studio commercialista a Milano



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