I partners dello Studio sono tutti iscritti albo dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero delle Economie e delle Finanze.
In base alla normativa vigente le società che presentano l’obbligo di nominare il Collegio sindacale sono le seguenti:
– Società per Azioni (Art. 2397 cc)
– Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– Società che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
Società a responsabilità limitata (S.r.l.) che per due esercizi consecutivi superino almeno due dei seguenti limiti:
– Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000;
– Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
– Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
L’assetto dei controlli nelle società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2477 c.c., rubricato “Sindaco e revisione legale dei conti”.
La disposizione, nella versione attualmente in vigore, consente ai soci di S.r.l. di nominare:
– Un sindaco unico (possibilità subordinata alla circostanza che l’atto costitutivo non preveda espressamente la nomina di un organo collegiale, nel qual caso si renderà necessario prima della nomina del sindaco unico una modifica dell’atto costitutivo);
– lI Collegio Sindacale;
– Un Soggetto esterno: il Revisore (più correttamente, il revisore legale dei conti o la società di revisione
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